Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus

Statuto

ART. 1 - Denominazione

E' costituita per iniziativa del fondatore Salvatore Grillo la Fondazione denominata "Fondazione Antonio e Giannina Grillo organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero, in forma abbreviata, "Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus" Sono soci fondatori: - Salvatore Gerardo Grillo - Giannina Guerrazzi Grillo - Antonio Sabatino Gerardo Grillo.

Art. 2 - Scopo e oggetto

La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso l'istituzione di un centro di aggregazione giovanile per la promozione e l'erogazione di servizi, di accoglienza ed ospitalità aventi finalità educative e formative, di studio, e ricreazione per giovani e studenti, nonché di raccoglimento spirituale. La prestazione di detti servizi potrà essere subordinata alla corresponsione di specifiche indennità esclusivamente destinate alla copertura dei costi occorsi per la prestazione dei servizi stessi. La Fondazione potrà operare autonomamente od in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche nonché con fondazioni, associazioni, imprese e singoli cittadini. In relazione a ciò la Fondazione si propone di offrire alla comunità un contributo di iniziative culturali e religiose alla luce del Vangelo, secondo l'insegnamento di San Giovanni Bosco e del suo figlio spirituale Don Francesco Beniamino Della Torre, sacerdote salesiano, attraverso: - il sostegno e la partecipazione ad attività culturali, religiose e di ricerca del senso religioso e del senso alla vita e ad attività sanitarie; - la promozione, la cura e l'edizione, anche in concorso con altri, di pubblicazioni, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e dei periodici ad essi assimilati ai sensi della vigente normativa in materia; - l'organizzazione di convegni, di seminari, di mostre, di attività teatrali, musicali e sportive, e di ogni altra manifestazione culturale e religiosa idonea. E' vietato alla Fondazione lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e consentite alle "Onlus". La Fondazione non ha scopo di lucro, ed è soggetta - per tutta la sua durata - al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o "capitale", a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dai fondatori in sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili che in seguito saranno acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Proventi

I proventi della Fondazione sono costituiti: a) dalla dotazione iniziale, apportata dai fondatori; b) dai redditi del proprio patrimonio; c) dai contributi di sostenitori; d) dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione, sia in via diretta che in via indiretta; e) dalle contribuzioni, lasciti e donazioni che le perverranno in qualsiasi forma ed a qualunque titolo. La Fondazione è comunque soggetta all'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Per la redazione del bilancio consuntivo e del conto economico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni.

Art. 6 - Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede in Milano - Piazza Gerusalemme, 3.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente - il Comitato Scientifico - il Collegio dei Revisori del conti

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da tre a quindici. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte a vita i tre fondatori. Gli altri consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Alla loro elezione provvedono i Consiglieri vitalizi con deliberazione presa a maggioranza, provvedendo contestualmente a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto per l'ipotesi di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare ciascuno il proprio successore, come Consigliere, la cui carica avrà pure durata vitalizia. Qualora un Consigliere vitalizio cessi dalla propria carica per qualunque ragione senza aver provveduto alla designazione del proprio successore vitalizio, vi provvederà, al suo posto, il più anziano dei Consiglieri vitalizi. La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 9 - Consiglio di amministrazione - funzioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, da farsi mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax oppure posta elettronica inviato almeno tre giorni prima. Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento della Fondazione. In particolare esso delibera: a) sull'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo per il successivo esercizio, ed entro il 31 marzo del bilancio consuntivo ed il conto economico dell'anno precedente; b) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione; c) sulla elezione del Comitato Scientifico; d) sulle proposte di modifica del presente statuto; e) sui programmi delle attività culturali, religiose, sanitarie e sportive; f) sullo scioglimento della Fondazione. Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità di bilancio, autorizza le iniziative scientifiche, culturali, religiose, sanitarie e sportive da perseguirsi dalla Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, ovvero, in caso di sua mancanza o impedimento, dal più anziano dei Consiglieri vitalizi presenti o, in mancanza di questi, da altro Consigliere designato dagli intervenuti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali delle sedute del Consiglio e del Comitato sono trascritti in separati registri e ciascuno di essi deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti vitalizi, dura in carica vita natural durante. Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva. Il Consiglio di Amministrazione può comunque delegare in via continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto o in parte, i propri poteri. In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da altro membro vitalizio del Consiglio, appositamente designato dal Consiglio stesso; nei confronti dei terzi, l'intervento di quest'ultimo Consigliere costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 11 - Comitato scientifico - composizione e funzioni

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il numero. Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, o, in sua vece, un Consigliere dallo stesso designato. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è gratuita.

Art. 12 - Revisori dei Conti

Il controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili è affidata ad un Collegio di tre Revisori, nominati dal Rettore dell'Università Bocconi di Milano, con incarico della durata di tre esercizi. L'incarico è rinnovabile. La carica di Revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione ed è gratuita.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 14 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, essa, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Altre disposizioni applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in materia di Fondazioni.